SEGNALAZIONI DI ILLECITO

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. n.24 del 10 marzo 2023 riguardante la “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

La protezione di segnalanti operanti nel settore privato, prevista dal D.Lgs. n.24/2023, impone l’obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico di quegli enti del medesimo settore che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • si occupano di specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non a hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • adottano modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. n. 231/2001, anche se nell’ultimo anno non a hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

COSA È POSSIBILE SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, quali illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. 

CANALI DI SEGNALAZIONE

Newton Trasformatori, con il supporto di Swascan e della piattaforma open-source Globaleaks (https://www.globaleaks.org/) rende disponibile internamente all’azienda l’accesso a Wallbreakers, il portale di whistleblowing , a questo indirizzo:

https://newtontrasformatori.wallbreakers.it/

CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE

Ragionevolezza: al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalate o denunciante deve avere ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.

Modalità: la segnalazione o divulgazione pubblica deve essere fatta utilizzando i canali previsti nel paragrafo CANALI DI SEGNALAZIONE.

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il gestore della segnalazione, interno o esterno, una volta ricevuta una segnalazione qualificata, deve attuare le seguenti condotte ed attività:
  • inviare notifica del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante;
  • avviare e mantenere interlocuzioni con il segnalante, attraverso le quali può richiedere eventuali chiarimenti o documentazione, al fine di valutare, tra l’altro, se il segnalante rientra tra i soggetti tutelati dal decreto legislativo, se il contenuto della segnalazione è coperto dalla disciplina whistleblowing, nonché l’attinenza della segnalazione al contesto lavorativo;
  • valutare, in via preliminare, la manifesta non fondatezza della segnalazione, il fatto che quanto segnalato non sia già di dominio pubblico, il fatto che l’informazione resa dal segnalante non derivi unicamente da indiscrezioni o voci di corridoio;
  • dare seguito alla segnalazione, se ritenuta procedibile e rilevante nei termini sopra esposti, ed intraprendere le dovute azioni per valutare l’effettiva sussistenza del fatto segnalato e le risultanze delle indagini;
  • adottare eventualmente misure consone, quali la trasmissione della segnalazione agli uffici, organi o Autorità competenti ai fini dell’instaurazione dei dovuti procedimenti disciplinari, civili o penali;
  • fornire riscontro al segnalante entro 3 mesi, o 6 mesi se ricorrono giustificate ragioni, dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
  • comunicare in ogni caso alla persona segnalante l’esito finale della segnalazione.

PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI SEGNALANTI

  • L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
  • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
  • La segnalazione è sottratta all’access0 agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
  • La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
  • I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto all’articolo 2-undicies del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.
  • Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

RITORSIONE

Per tutto ciò che concerne l’accertamento della ritorsione e la protezione di altri soggetti dalla ritorsione si faccia riferimento alla pagina dedicata sul sito di ANAC.

NON PUNIBILITÀ DEI SEGNALANTI

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni: 

  • coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense o medico o
  • relative alla tutela del diritto di autore o
  • alla protezione dei dati personali, ovvero

se, al momento della segnalazione, denuncia, divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

PERDITA DELLE TUTELE

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado,

  • la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile,
  • ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

MISURE DI SOSTEGNO AI SEGNALANTI

È istituito presso ANAC l’elenco degli enti del Terzo Settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno (informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito) e che esercitano, secondo le previsioni dei relativi statuti, le attività di cui al D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017.

SANZIONI APPLICABILI DA ANAC

  • da 10.000 a 50.000 euro quando si accerta che sono state commesse ritorsioni o quando si accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’0bbligo di riservatezza;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando si accerta che non sono stati istituiti ci canali di segnalazione, che non sono state attuate le procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando si accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  • da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.